Riforma del Terzo Settore e RUNTS

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Annunciata fin dal 2017 con il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e poi con tempistiche
slittate e proroghe varie, la riforma del Terzo Settore è giunta finalmente al passaggio decisivo e fondamentale alla fine del 2021, con l’entrata in vigore di un registro unico per gli enti del Terzo Settore.
La riforma ha tolto un po’ il sonno a chi ha dovuto provvedere ai vari passaggi burocratici ma ha sicuramente portato maggiore ordine e ulteriore chiarezza in un settore sempre più grande che necessita di norme e regole precise per tutti.
Una riforma che denota anche l’importanza del Terzo Settore che, in Italia, interessa attivamente circa una persona su dieci e va, quindi, regolamentato in ogni aspetto, sia operativo che con rendicontazioni economiche trasparenti (per capire i numeri del Terzo Settore, vedi anche l’articolo già pubblicato su questo blog https://spiccailvolo.it/volontariato-in-italia-diamo-i-numeri/).

La riforma prevede l’istituzione della qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS).

Per ottenere la qualifica di ETS, l’ente deve essere:
– un’associazione, una fondazione o altro ente di carattere privato
non avere finalità di lucro
– essere iscritto al Runts (Registro Unico del Terzo Settore di cui sotto spiego le caratteristiche)
– perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
– svolgere una o più attività di interesse generale (vale a dire un’attività che rientri in una delle seguenti categorie: interventi e servizi sociali, interventi e prestazioni sanitarie, prestazioni sociosanitarie, educazione, istruzione e formazione professionale, attività di salvaguardia e miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, esclusi la raccolta e il riciclaggio di rifiuti urbani, speciali e pericolosi)

IL RUNTS: di cosa parliamo/i vantaggi/cos’è?

Croce e delizia per le associazioni italiane, il Runts è un elemento importante per ogni associazione e anche uno strumento utile per ogni singolo cittadino.
Ma andiamo con ordine.
Innanzitutto vediamo nel dettaglio cos’è il Runts.
L’acronimo identifica il
Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, che, dopo alcuni rinvii, è diventato finalmente operativo dal 23 novembre 2021.

Solo le associazioni iscritte al Runts possono utilizzare la qualifica di
Ente 
del Terzo Settore o, più specificatamente, di Organizzazione di Volontariato (ODV), Associazione di Promozione sociale (APS), Ente Filantropico, Rete Associativa.

Inoltre, l’iscrizione al Runts consente di acquisire personalità giuridica (attenzione: è una facoltà e non è obbligatorio, e nella maggioranza dei casi le Odv ex Onlus, non hanno personalità giuridica) e di rientrare tra gli enti a cui è possibile donare il 5×1000, oltre a beneficiare di altre agevolazioni fiscali.

Come funziona?

Il registro è gestito con modalità telematiche su base territoriale dall’Ufficio Statale, gli Uffici Regionali e gli Uffici Provinciali del RUNTS, istituiti rispettivamente presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, presso ciascuna Regione e le Province Autonome di Trento e Bolzano.
È consultabile da ogni singolo cittadino, che può avere quindi una panoramica completa sulla posizione della singola associazione di riferimento.
Per ogni ente, il registro contiene informazioni che riguardano aspetti burocratici e identificativi (come la denominazione e forma giuridica dell’ente, la sede legale e la data di costituzione, il codice fiscale e/o la partita iva), e anche altre, come l’oggetto dell’attività, le generalità dei rappresentanti legali e delle persone che ricoprono cariche sociali, i bilanci di esercizio e i bilanci sociali.

Come ci si iscrive?

Il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore è suddiviso in sette sezioni:

  • Organizzazioni di volontariato
  • Associazioni di promozione sociale
  • Enti filantropici
  • Imprese sociali, incluse le cooperative sociali
  • Reti associative
  • Società di mutuo soccorso
  • Altri enti del Terzo settore (categoria nella quale convogliano tutti gli enti che non rientrano nelle precedenti categorie)

Un ente non può essere iscritto contemporaneamente in due o più sezioni.
Fanno eccezione gli enti che rientrano nella sezione reti associative (per essere riconosciuta come tale una rete associativa deve raggruppare almeno 100 enti del Terzo Settore – 20 nel caso di fondazioni – con sedi legali o operative in almeno cinque regioni o province autonome).

Per gli enti già attivi e iscritti in registri di settore, l’inserimento nel Runts è avvenuto con un processo denominato trasmigrazione, tra novembre 2021 e la fine del 2022: in questo periodo, gli uffici competenti hanno verificato la regolarità delle singole posizioni e, con un meccanismo di
silenzio assenso, hanno iscritto al Runts, nella sezione di provenienza, gli
enti che non avevano ricevuto nessuna contestazione.

Nello stesso periodo, entro il 31 dicembre 2022, le Odv, Aps e Onlus in trasmigrazione hanno potuto procedere all’adeguamento dello statuto ai sensi delle disposizioni del Codice del Terzo settore, con le maggioranze previste per l’assemblea ordinaria.

I nuovi enti e quelli già esistenti ma non iscritti in alcun registro di settore possono fare domanda di iscrizione al RUNTS seguendo le indicazioni stabilite nel Decreto Ministeriale 106 del 2020.
Spetterà quindi al rappresentante legale fare domanda d’iscrizione presentando i dati identificativi, l’atto costitutivo, lo statuto e la documentazione prevista per iscrizione.
Gli uffici competenti hanno 60 giorni di tempo dalla domanda di iscrizione per verificare la sussistenza dei requisiti minimi necessari all’iscrizione e la documentazione presentata.
Se necessario, possono richiedere di completare e integrare la richiesta di iscrizione con ulteriore documentazione.

Trascorsi 60 giorni, la domanda viene considerata accolta, con il meccanismo del silenzio assenso.
Il periodo di 60 giorni viene ridotto a 30 giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione se l’atto costitutivo e lo statuto presentati sono redatti in conformità a modelli standard tipizzati, predisposti da reti associative e approvati con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali.
Se la domanda di iscrizione viene respinta, l’ente richiedente ha il diritto di ricorrere al tribunale amministrativo.

La riforma del Terzo settore ha avuto il pregio di riportare  e normare in un unico testo ogni tipo di
organizzazione del settore, raggruppando le varie tipologie di enti e organizzazioni sotto la denominazione Enti del Terzo settore (ETS).
La principale novità è quindi l’introduzione del Runts, che sostituirà i registri regionali e avrà sede presso il Ministero delle Politiche sociali, pur essendo gestito e aggiornato a livello regionale.
La riforma ribadisce la posizione principale della figura del volontariato negli ETS, cardine di tutto il sistema normato dal nuovo codice. 

Concludendo, pur con le iniziali difficoltà nell’accogliere i cambiamenti in un settore così grande e complesso, il merito di questa riforma è stato sicuramente quello di fissare paletti ancora più precisi all’interno dei quali i vari enti del Terzo settore potranno muoversi nel rispetto delle regole.
Chi vorrà donare il suo tempo e le sue energie all’interno di un ente, e anche chi vorrà sostenerne economicamente le attività, avrà modo di farlo con maggiore tranquillità e all’insegna della trasparenza.

Spicca il volo!
Riccardo




 

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